Rottamazione-quinquies dei tributi locali: quali debiti si possono definire?

La rottamazione-quinquies rappresenta un’opportunità per i contribuenti che intendono regolarizzare determinate posizioni debitorie nei confronti degli enti territoriali, beneficiando della riduzione di interessi, sanzioni e altri oneri previsti dalla normativa.

La disciplina è stata estesa ai tributi e alle altre entrate delle Regioni e degli enti locali dall’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026 e successivamente modificato dalla Legge n. 113/2026. Si applicano, con le deroghe specifiche previste per gli enti territoriali, le disposizioni generali contenute nell’art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025.

È importante precisare che la rottamazione-quinquies dei tributi locali non opera automaticamente: per accedere alla procedura occorre verificare l’adesione dell’ente creditore e la presenza dei requisiti richiesti per il singolo carico.

Quali tributi locali possono rientrare nella rottamazione-quinquies?

La definizione agevolata può riguardare debiti di natura tributaria e non tributaria risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, purché l’ente interessato abbia deliberato l’applicazione della misura alle proprie entrate.

Tra le posizioni che possono essere interessate rientrano, in linea generale:

  • IMU: imposta municipale propria;
  • TARI e altri prelievi sui rifiuti: debiti relativi alla tassa sui rifiuti e ad altre entrate della stessa natura;
  • TOSAP e COSAP: tributi e canoni relativi all’occupazione di spazi e aree pubbliche;
  • tributi regionali: entrate tributarie di competenza delle Regioni;
  • entrate patrimoniali locali: canoni, rette e altre somme dovute agli enti, se comprese nell’ambito della disciplina applicabile;
  • sanzioni amministrative locali: comprese le multe della Polizia municipale, nei limiti previsti per la specifica tipologia di debito.

La concreta definibilità deve essere verificata sulla base della normativa e del provvedimento adottato dall’ente. Non è sufficiente che il debito riguardi un tributo comunale: occorre accertare che il carico rientri effettivamente nella procedura.

L’adesione del Comune è un requisito indispensabile

Uno degli aspetti più importanti riguarda la decisione dell’ente creditore.

Per applicare la rottamazione-quinquies alle proprie entrate, il Comune, la Provincia, la Città metropolitana o la Regione interessata doveva adottare uno specifico provvedimento, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e trasmetterlo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026.

Di conseguenza, se il Comune ha aderito, è possibile verificare se i debiti locali possano essere inclusi nella domanda. Se, invece, l’ente non ha aderito, non è possibile ottenere la rottamazione-quinquies territoriale per le relative entrate attraverso questa procedura.

È fondamentale distinguere tra ente creditore e agente della riscossione. Una cartella emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione può contenere un credito comunale, ma questo elemento, da solo, non dimostra che il Comune abbia aderito alla definizione agevolata.

Per conoscere gli enti che hanno adottato il provvedimento è possibile consultare l’elenco pubblicato sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Quali carichi sono ammessi e quali sono esclusi?

La rottamazione-quinquies territoriale riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti.

Non rientrano automaticamente nella procedura, tra gli altri:

  • i debiti non ancora affidati all’agente della riscossione;
  • le somme per le quali il Comune procede direttamente alla riscossione, senza affidamento del carico;
  • i debiti gestiti attraverso ingiunzioni fiscali o procedure di recupero diverse dalla cartella, per i quali occorre verificare l’eventuale applicazione di altre forme di definizione agevolata;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • i carichi che non rispettano i requisiti previsti dalla disciplina o non sono compresi nell’ambito applicativo della misura.

Particolare attenzione deve essere riservata alle entrate affidate a concessionari privati o riscosse direttamente dagli enti locali. In questi casi occorre verificare se sia applicabile un regolamento autonomo dell’ente o un’altra procedura di definizione agevolata.

La presenza di un debito nelle scritture del Comune, pertanto, non implica necessariamente che lo stesso sia definibile attraverso la rottamazione-quinquies territoriale.

Cosa si paga e quali importi vengono stralciati?

Il beneficio economico della rottamazione-quinquies consiste nella possibilità di estinguere i debiti ammessi pagando le somme previste dalla disciplina agevolativa, senza corrispondere determinate componenti accessorie.

In linea generale, restano dovuti:

  • la quota capitale del debito;
  • le spese di notifica della cartella;
  • le eventuali spese maturate per procedure esecutive;
  • gli interessi di dilazione, se si sceglie il pagamento rateale.

Sono invece eliminati, secondo le regole applicabili, gli interessi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, le sanzioni e gli oneri di riscossione.

Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, la disciplina presenta una particolarità: il beneficio riguarda gli interessi, comunque denominati, e gli oneri di riscossione, mentre l’importo principale della multa resta dovuto.

Nel caso di una cartella relativa a IMU o TARI, quindi, il contribuente non ottiene normalmente la cancellazione dell’imposta originaria, ma può beneficiare dell’eliminazione delle componenti accessorie ammesse dalla normativa.

L’effettivo risparmio dipende dalla composizione del debito e deve essere valutato sulla base degli importi riportati nella documentazione della riscossione.

Rottamazione-quinquies tributi locali: le scadenze del 2026 e del 2027

Per la rottamazione-quinquies degli enti territoriali, il termine per presentare la domanda è fissato al 15 dicembre 2026.

Alla data del 23 ottobre 2026, la finestra per aderire è già aperta. La richiesta deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso le modalità messe a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Dopo la presentazione della domanda, l’Agenzia comunicherà al contribuente, entro il 28 febbraio 2027, l’esito della richiesta e, in caso di accoglimento, l’importo complessivamente dovuto, le scadenze e i moduli di pagamento.

È consigliabile non attendere gli ultimi giorni per verificare la propria posizione, soprattutto quando si devono esaminare più cartelle o debiti riferiti a enti differenti.

Pagamento in unica soluzione o a rate

La normativa consente di scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione e il pagamento rateale.

Pagamento in unica soluzione

L’intero importo dovuto deve essere versato entro il 31 marzo 2027.

Pagamento rateale

È possibile scegliere un piano fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite nell’arco massimo di nove anni.

Per il 2027, le scadenze delle rate successive alla prima sono fissate al:

  • 31 maggio 2027;
  • 31 luglio 2027;
  • 30 settembre 2027;
  • 30 novembre 2027.

Negli anni successivi, le scadenze sono generalmente previste per il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.

In caso di pagamento rateale, si applicano interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° aprile 2027.

Prima di scegliere il piano di pagamento, è opportuno valutare attentamente la sostenibilità delle rate rispetto alla situazione economica e finanziaria del contribuente.

Decadenza dalla rottamazione-quinquies: quando si perde il beneficio?

Per conservare i benefici della definizione agevolata è necessario rispettare le scadenze previste dal piano di pagamento.

La procedura diventa inefficace in caso di mancato pagamento dell’unica rata scelta, di due rate anche non consecutive nel piano rateale oppure dell’ultima rata.

È prevista una tolleranza di cinque giorni rispetto alla scadenza per il pagamento dell’unica rata o dell’ultima rata del piano, secondo le condizioni stabilite dalla normativa. Tale tolleranza non si applica alle rate intermedie.

In caso di decadenza, i versamenti effettuati sono considerati acconti sulle somme complessivamente dovute e riprendono le attività di recupero previste dalla legge. È quindi importante programmare i pagamenti con attenzione e non considerare la definizione agevolata conclusa fino al corretto adempimento degli obblighi previsti.

Quali sono gli effetti della presentazione della domanda?

La presentazione della domanda produce effetti sui debiti effettivamente definibili e inclusi nella richiesta.

In particolare, nei limiti stabiliti dalla disciplina:

  • non vengono avviate nuove procedure cautelari o esecutive per i debiti interessati;
  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni relative ai carichi interessati;
  • il contribuente non è considerato inadempiente ai fini delle verifiche previste dagli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, per i debiti definibili.

Restano tuttavia ferme alcune eccezioni previste dalla normativa. Ad esempio, eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti non vengono automaticamente cancellati con la presentazione della domanda.

Gli effetti della procedura riguardano esclusivamente i carichi che rispettano i requisiti di legge: la semplice presentazione della richiesta non determina la definizione di tutti i debiti del contribuente.

Rottamazione-quinquies e sanatoria comunale: quali sono le differenze?

La rottamazione-quinquies territoriale deve essere distinta dalle altre forme di definizione agevolata che gli enti locali possono introdurre attraverso i propri regolamenti.

La rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo previsto e si applica agli enti che hanno adottato lo specifico provvedimento di adesione.

La disciplina generale delle definizioni agevolate locali, invece, può consentire ai Comuni di introdurre misure autonome per la regolarizzazione delle proprie entrate, nei limiti stabiliti dalla legge.

In questo secondo caso, i requisiti, le annualità ammesse, le riduzioni applicabili e i termini per aderire dipendono dal regolamento approvato dal singolo ente.

Per questo motivo, prima di presentare una domanda è opportuno individuare la procedura effettivamente applicabile al debito e verificare se esistano altre misure locali utilizzabili.

Come verificare se un debito IMU, TARI o una multa può essere rottamato?

Per stabilire se una posizione debitoria può beneficiare della rottamazione-quinquies, è necessario effettuare una verifica puntuale della documentazione.

In particolare, occorre controllare:

  1. L’ente creditore, per individuare il Comune, la Provincia o la Regione a cui è dovuto il pagamento.
  2. La data di affidamento del carico, per verificare il rispetto del periodo previsto dalla normativa.
  3. Il soggetto incaricato della riscossione, distinguendo tra Agenzia delle Entrate-Riscossione, concessionari privati e riscossione diretta.
  4. L’adesione dell’ente, consultando l’elenco ufficiale dei soggetti che hanno deliberato l’applicazione della misura.
  5. La singola cartella o il singolo carico, per verificare che rientri nell’ambito della definizione agevolata.
  6. Il prospetto delle somme dovute, per conoscere l’importo da pagare e valutare la convenienza della procedura.

Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione un servizio per richiedere il prospetto informativo, che consente di individuare i debiti rientranti nella procedura e conoscere le somme dovute in caso di adesione.

Studio De Nicolis: assistenza per la rottamazione-quinquies a San Salvo e Vasto

La rottamazione-quinquies dei tributi locali può rappresentare un’opportunità per chi desidera regolarizzare la propria posizione debitoria e pianificare con maggiore consapevolezza i pagamenti.

Tuttavia, per valutare correttamente i benefici è necessario esaminare la documentazione, verificare i requisiti normativi e distinguere i debiti effettivamente definibili da quelli esclusi dalla procedura.

Lo Studio De Nicolis, con sede a San Salvo e operatività sul territorio di Vasto e dei comuni limitrofi, offre assistenza nella verifica delle posizioni debitorie, nell’analisi dei requisiti per accedere alla definizione agevolata e nella valutazione delle modalità di pagamento.

Se hai ricevuto cartelle relative a IMU, TARI, multe o altre entrate locali, puoi rivolgerti allo Studio per un esame della tua situazione e per individuare la soluzione più adatta.

Contattaci per una consulenza: verificare per tempo la propria posizione consente di valutare le opportunità disponibili e affrontare con maggiore consapevolezza le scadenze previste.

Angelo De Nicolis

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