Studio & Team

chi_siamo_studiodenicolis

Studio De Nicolis
Dottori Commercialisti E Revisori Legali

Da oltre venti anni svolgiamo attività di consulenza a piccole e medie imprese del territorio, in particolare in materia fiscale e del lavoro. Nel tempo abbiamo ricoperto molteplici incarichi di Revisione Legale quale componente di Collegio Sindacale e Revisore Unico sia in aziende private che pubbliche.

Strategy Management

Build Marketing Plan

Il Team

claudio_de_nicolis_commercialista_san_salvo

Claudio De Nicolis

Dottore Commercialista
e Revisore Legale
claudio@studiodenicolis.it
Formazione
Laurea in Economia e Commercio c/o l'Università degli studi di Bologna
Master in Revisione Legale presso l’Università LUISS “Guido Carli” – Roma
Corso di specializzazione per la gestione della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Corso di specializzazione per le operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. -att. c.p.c.
Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vasto (CH) dal 10/04/1997
Iscritto nel Registro Revisori Contabili c/o il ministero della giustizia dal 28/09/1999
Esperienze
Dal 1993 titolare dello Studio De Nicolis - attività di consulenza Aziendale a piccole e medie imprese, in particolare in materia fiscale e del lavoro.
Molteplici incarichi di Revisione Legale quale Presidente e componente di Collegio Sindacale e Revisore Unico sia in Aziende private che pubbliche.
Iscritto nell’elenco dei Delegati alla Vendita del tribunale di Vasto
Accreditato quale revisore abilitato alla certificazione delle rendicondazioni finali di progetti formativi e finanziari di diversi Enti regionali e nazionali
Presidente di commissione Università e Tirocinio del CNDCEC

angelo_de_nicolis_commercialista_san_salvo

Angelo De Nicolis

Dottore Commercialista
e Revisore Legale
angelo@studiodenicolis.it
Formazione
Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale presso l’Università di Parma
Master in Europrogettazione presso Business School Sole 24 Ore
Iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vasto (CH) dal 05/04/2022
Iscritto nel Registro Revisori Contabili dal 29/07/2022
Esperienze
Componente del Collegio Sindacale
Collabora con lo Studio De Nicolis dal 2018
Revisore Contabile presso Studio Cerati Laurini Ampollini, Parma, dal Giugno 2020 al Marzo 2022
Componente Commissione Politiche Giovanili Welafare e Facilitazioni all’Ingresso
Contabilità / Fiscalità societaria e di persone fisiche Finanza agevolata

valentina_studio_denicolis

Valentina Amoroso

Responsabile Amministrazione e Contabilità
valentina@studiodenicolis.it

stefania_studio_denicolis

Stefania Zaccardi

Responsabile Consulente del lavoro
stefania@studiodenicolis.it

We Are Awards Winning IT
Solution company

FAQ

20 +
Clienti soddisfatti
0
Modelli di business proposti
100 +
Consulenze fornite
0 +
Anni di esperienza

FAQ

faq_commercialisti_sansalvo

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato attualmente disponibile in Italia; questo regime prevede un’aliquota fissa del 15% sull’imponibile che diventa del 5% per chi avvia una nuova attività – per i primi cinque anni.

Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari). Sono escluse invece le società sia di persone che di capitali nonché le associazioni professionali.

SOGLIA RICAVI / COMPENSI
Per accedere al regime forfettario occorre che i ricavi / compensi siano inferiori ai 85.000 € annui. Quando tale soglia viene superata, dall’anno successivo sarà necessario adottare il regime fiscale ordinario (se non si è superato i 100.000 euro). Per le nuove partite IVA, il limite di euro 85.000 va rapportato ai mesi di attività. Se si esercitano contemporaneamente più attività è necessario sommare ricavi e compensi riferiti a ciascuna attività.

SOGLIA SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE
Le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio non possono superare il limite di euro 20.000.

LIMITE LAVORO DIPENDENTE
Nel caso di percezione di reddito da lavoro dipendente o di pensione, per accedere al regime forfettario, tale reddito percepito nell’anno precedente deve essere inferiore a euro 30.000.

La principale differenza è che nelle società di capitali l’elemento patrimoniale prevale rispetto a quello personale, a differenza delle società di persone. Il socio, nelle società di capitali pesa per la quota di capitale sottoscritta e non per le sue doti personali, come invece accade nelle società di persone.

Le società di capitali hanno il vantaggio di separare nettamente il socio dalla società, la quale è dotata di personalità giuridica, ed i creditori della società non possono rivalersi sul patrimonio personale del socio. Le società di persone, a differenza di quelle di capitali, sono dotate di capacità giuridica ma non hanno “persona giuridica”. Ciò ovviamente comporta delle
rilevanti conseguenze dal punto di vista della responsabilità dei soci.
In merito alla tassazione, le società di persone vengono tassate in capo ai soci con il regime di trasparenza: l’utile della società viene attribuito ai soci i quali lo assoggettano a tassazione ordinaria IRPEF cumulandolo agli eventuali altri redditi. Nelle società di capitali invece, l’Utile dell’esercizio viene assoggettato all’IRES con aliquota del 24%
Le società di persone si suddividono in:
– società semplice;
-società in nome collettivo;
– società in accomandita semplice.

Le società di capitali si suddividono in:
– società per azioni;
– società a responsabilità limitata;
– società a responsabilità limitata semplificata;
– società in accomandita per azioni.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia (coniuge e figli superiori a 24 anni) che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

In fase di stipula di un contratto di locazione o anche in sede di rinnovo annuale, è data la possibilità al locatore di scegliere una tassazione a regime ordinario o con cedolare secca.
La cedolare secca è un regime di tassazione che consente di risparmiare sulle spese di registrazione e di rinnovo del contratto, oltre che assoggettare il reddito di locazione ad aliquota fissa.
La tassazione ordinaria, invece, oltre ad assoggettare il contratto di locazione ad imposta di registro e bollo, prevede che il reddito proveniente dalla locazione venga dichiarato nel totale dei redditi percepiti a diverso titolo, nell’anno fiscale di riferimento, costituendo parte della somma imponibile IRPEF su cui viene calcolata l’imposta da pagare.

Regime ordinario
– Il reddito che deriva dalla locazione dell’immobile deve essere dichiarato e sommato agli eventuali altri redditi a diverso titolo.
– Il regime di tassazione fa riferimento alle aliquote IRPEF che si calcolano in base alla fascia di reddito. Le aliquote possono arrivare fino al 43% dell’importo del canone annuo.
-Prevede il versamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo sul contratto.

Cedolare secca
– Il reddito derivato dall’affitto è soggetto a tassazione separata, senza alcun effetto sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).
– La tassazione con cedolare secca prevede aliquote in misura forfettaria, pari al 21% o al 10% sul canone di locazione.
– È prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo sul contratto.
L’aliquota della cedolare secca è pari al 21% del canone di locazione annuo. La riduzione dell’aliquota al 10%, invece, è prevista per i contratti di locazione a canone concordato relativi agli immobili ad uso abitativo situati nei Comuni con carenze di disponibilità abitative oppure nei Comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal Cipe.
L’affitto con cedolare secca è possibile solo per alcune tipologie di immobili. Questi ultimi, infatti, devono appartenere alle categorie catastali che vanno dall’A/1 all’A/11, ad eccezione dell’A/10, ad uso esclusivamente abitativo. Sono incluse anche le pertinenze, a patto che siano locate congiuntamente all’abitazione.
La cedolare secca si delinea come un’opzione vantaggiosa per chi detiene redditi medio -alti, in quanto soggetta ad imposta sostitutiva con aliquota fissa (21% o 10%) e permette di risparmiare sulle spese di registrazione del contratto.

All’atto dell’assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
– carta d’identità o documento equipollente;
– codice fiscale;
– certificato di abilitazione professionale;
– scheda anagrafica e mod. C2 storico da richiedere al CPI di competenza
– certificato generale penale e dei carichi pendenti;
– certificato penale del casellario giudiziale (art. 2 D. Lgs. n. 39/2014);
– coordinate bancarie (IBAN) per accredito busta paga compensi.